Emergenza COVID-19: analisi del ruolo del Modello 231 e dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Premessa
L’emergenza Covid-19 ha posto in evidenza l’importanza dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Infatti, in questo periodo emergenziale di completo stravolgimento delle normali regole e delle prassi aziendali finora seguite dai lavoratori, le imprese che hanno adottato il Modello 231 riusciranno a resistere all’impatto della crisi e a riorganizzarsi in tempi più rapidi di quelle che non lo hanno adottato.
Questo è dovuto non tanto al Modello in sé, che, come noto ha le finalità proprie di prevenzione dei reati presupposto, quanto piuttosto alla mentalità e al tipo di operatività più organizzata che lo stesso Modello è stato capace di infondere in ciascun soggetto che compone l’impresa che lo ha adottato.
Le aziende che hanno adottato il Modello 231 sono abituate a confrontarsi con protocolli predisposti per gestire i rischi in maniera più organizzata e più celere e ad interfacciarsi con metodo con i propri superiori gerarchici e con il proprio Organismo di vigilanza, che potrà essere interpellato per interpretare le norme e i protocolli suggeriti o imposti dallo Stato o dagli altri enti pubblici.
Queste aziende possono fare affidamento su un assetto organizzativo certo, ovvero un assetto in cui sono chiari i ruoli, le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti ai singoli protagonisti delle attività aziendali, così come altrettanto chiare sono le procedure che gli stessi soggetti devono seguire.
I suddetti concetti penal-civilistici di “gestione del rischio” e di “adeguati assetti organizzativi” sono, come è evidente, in questo momento quanto mai attuali.
Il datore di lavoro e, dunque, gli amministratori, onerati ex art. 2381 c.c., di valutare (e per gli amministratori delegati di curare) l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, dovranno chiedersi oggi se il sistema organizzativo adottato sia efficiente ed idoneo a gestire i rischi che l’emergenza Covid-19 pone alle aziende.
In siffatti periodi di crisi, intesa come mancanza di regole certe e di riferimenti istituzionali per le imprese, i Modelli 231 sono un conforto importante per gli imprenditori e per i lavoratori. Questi possono infatti contare su un impianto organizzativo capace di pianificare le attività, gestire nuovi rischi e di attuare idonee strategie di mitigazione per prevenirli, chiarendo chi fa cosa e chiarendo quali sono le procedure da seguire per ogni singola attività aziendale. In particolare, quelle aziende abituate ad avere a che fare con propri Modelli Organizzativi 231, sono certe di poter gestire le attività aziendali in sicurezza, seguendo precisi protocolli, predisposti al tempo dell’adozione dello stesso Modello ed altri protocolli che si sono resi necessari durante l’emergenza. Inoltre, come detto, il Modello Organizzativo, attraverso la definizione di elementi organizzativi quali organigramma, le linee gerarchiche, le funzioni, i compiti, i mansionari, le deleghe, le procure, i poteri di firma, i regolamenti, le procedure, le direttive, le istruzioni e l’istituzione di organi di controllo, delinea chiaramente il ruolo e la responsabilità di ciascun lavoratore, il quale si sente più sereno, perché tutelato nello svolgimento della propria mansione da un insieme organizzativo certo, costituito dall’azienda anche grazie all’adozione del Modello 231.
Questo impianto organizzativo diventa l’elemento fondamentale per scongiurare un’azione di responsabilità esterna, ovvero quella attivata dall’azione di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 per aver l’azienda commesso uno dei reati ivi contemplati nel suo interesse o vantaggio.
Inoltre, lo stesso impianto organizzativo può evitare l’insorgere di una responsabilità interna, ovvero quella a carico degli organi di amministrazione e di controllo per la violazione degli obblighi di pianificazione e di organizzazione di cui sono titolari, per non aver valutato l’adeguatezza e l’efficienza del sistema organizzativo adottato.
Altro aspetto fondamentale, cui gli imprenditori devono tener presente è la capacità delle organizzazioni di prevenire la commissione dei reati presupposto contenuti nel D.Lgs. 231/2001 nello svolgimento di quelle attività che le imprese sono chiamate direttamente o indirettamente a svolgere durante il periodo di emergenza: si fa riferimento ovviamente alle attività “basiche” lavorative, che riguardano lo spostamento dei lavoratori dalle abitazioni alle sedi operative e lo svolgimento delle mansioni a cui gli stessi sono tenuti a svolgere. Ma si fa riferimento anche alle attività che le imprese sono chiamate indirettamente a svolgere per fronteggiare la situazione di emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19, qualora sia dimostrato l’interesse o il vantaggio tratto dall’Aziende nella commissione del reato; ovvero quelle attività da svolgere direttamente con la Pubblica Amministrazione che consistono nella richiesta di autorizzazioni, di contributi, di finanziamenti che possono portare alla commissione di tipici reati contro la Pubblica Amministrazione, oltre alla commissione di altri reati, societari, tributari, contro l’industria e il commercio che possono essere resi possibili dal normale svolgimento delle attività aziendali ad esempio di produzione o commercializzazione dei prodotti.
Vediamo più da vicino quali sono i rischi che qui ci interessano; ovvero quelli specifici da reato presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/2001.
Rischi commissione reati 231 da gestire durante l’emergenza: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Il primo rischio da fronteggiare è quello relativo alla salute e sicurezza e alla salubrità dei luoghi lavoro.
Come è ormai noto a tutti, al fine di prevenire il rischio di contagio per i propri dipendenti e il diffondersi del virus (COVID-19), è necessario che le Aziende adottino delle misure specifiche a tutela della salute dei propri dipendenti, ovvero attuino efficacemente adeguati protocolli di prevenzione reato (ad esempio: misure di prevenzione in materia di igiene, sorveglianza sanitaria, monitoraggio, organizzazione e informazione e formazione dei lavoratori), nella specie quello dettato dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (art. 589 c.p., omicidio colposo, e art. 590 c.p., lesioni personali colpose, illeciti penali commessi in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro).
In data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro,in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Protocollo suindicato racchiude tutte le misure di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus (COVID-19) all’interno degli ambienti di lavoro, al fine di fornire alle imprese un modello da seguire nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e consentire la prosecuzione delle attività produttive, in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
In particolare, il Protocollo è articolato in diverse sezioni che riguardano:
1. Informazione
2. Modalità di ingresso in Azienda;
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni;
4. Pulizia e sanificazione in Azienda;
5. Precauzioni igieniche personali;
6. Dispositivi di protezione individuale;
7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…);
8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi);
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti;
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
11. Gestione di una persona sintomatica in Azienda;
12. Sorveglianza sanitaria/Medico competente/RLS
13. Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione
Il 18 aprile u.s. la Regione Toscana ha emanato un’Ordinanza del Presidente nella quale ha implementato ulteriori protocolli da seguire in tema di sicurezza sui luoghi lavoro per svolgere l’attività lavorativa in azienda. Inoltre le imprese dovranno rispondere ad un questionario specifico sul tema entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta Ordinanza.
Altri rischi di commissione reati 231
Oltre a quanto sopra, risulta doveroso svolgere un’ulteriore analisi sugli altri reati presupposto, ex D.lgs. 231/2001, e sulle condotte che possono integrare le fattispecie ivi descritte, durante la gestione dell’emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19, qualora, è bene ricordarlo, sia dimostrato l’interesse o il vantaggio tratto dall’Aziende nella commissione del reato.
Con riguardo, in particolare, ai reati contro la pubblica amministrazione, di cui all’art. 25 del D.lgs. 231/2001, i riflessi sul Modello 231 per i reati presupposto di tale categoria possono riguardare i casi di:
- partecipazione a procedure di gara/affidamento semplificate, come statuito dal Decreto-legge del 9 marzo 2020, n. 14, “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
- rapporti con enti per l’accesso ad ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione salariale in deroga);
- rapporti con le Autorità pubbliche per l’ottenimento di autorizzazioni alla prosecuzione dell’attività, in mancanza dei requisiti richiesti dal DPCM del 22 marzo 2020 e ss.mm.;
- rapporti con le Autorità pubbliche per evitare le sanzioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di mancato rispetto delle misure di prevenzione ivi disposte.
In relazione, invece, ai reati contro l’industria e il commercio, di cui all’art. 25-bis del D.lgs. 231/2001, possono realizzarsi, in tale contesto, i seguiti comportamenti illeciti:
- il compimento di operazioni illecite sul mercato, finalizzate a sopperire alle necessità di approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e presidi quali: ventilatori, mascherine protettive, agenti disinfettanti ecc.;
- produzione e/o commercio di DPI contraffatti o comunque non certificati e/o non sicuri;
- produzione e commercio di DPI a prezzi notevolmente maggiorati rispetto al mercato di riferimento.
Per i reati informatici, ex art. 24-bis del D.lgs. 231/2001, possono venire a crearsi delle condotte criminose a seguito dell’attivazione massiva dello smart working (con procedura agevolata, confermata anche dagli ultimi DPCM), in quanto tale situazione deve comportare, per le molte Aziende che lo hanno attuato, sicuramente una maggiore attenzione alla sicurezza informatica mediante la riorganizzazione del lavoro, delle modalità di controllo dei propri dipendenti e della gestione delle procedure interne.
In ultimo, con riguardo ai reati tributari, di recente ingresso nel panorama 231, all’art. 25-quinquiesdecies, e, in particolare, al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 231/2001), in tale situazione di crisi nazionale, tale illecito penale potrebbe verificarsi nel caso in cui non venga effettuato un adeguato controllo sui fornitori esterni e la rispondenza delle fatture emesse alle operazioni effettivamente rese, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto in tale situazione di crisi generale.
Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza
A fronte di tali adempimenti, prescritti per le Aziende, diviene fondamentale il ruolo dell’Organismo di Vigilanza nominato.
In tale contesto, infatti, sarà precipuo compito dell’Organismo di Vigilanza, oltre a promuovere l’aggiornamento del Risk Assessment e del Modello 231, alla luce di tale rischio specifico emerso, quello di operare la tempestiva e scrupolosa vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231, adottato dall’Azienda, e delle relative misure di prevenzione implementate al fine di prevenire il rischio di lesioni o morte da infezione da Coronavirus, oltre alle altre regole previste per le altre aree aziendali necessarie, come visto sopra, a scongiurare altre categorie di reato.
Al fine evitare di ricadere nelle condotte vietate dal D.Lgs. 231/2001, sarà necessario che sia costantemente attivo il flusso comunicativo “da” e “verso” l’Organismo di Vigilanza, in modo che quest’ultimo sia reso edotto di comportamenti, perpetrati all’interno dell’Azienda, che possono integrare le fattispecie dei reati presupposto ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.
In particolare, si dovranno garantire idonei flussi informativi tra l’Organismo di Vigilanza e gli organi e le funzioni aziendali preposte a contenere la diffusione del virus (COVID-19), tra cui: il datore di lavoro, il medico competente, il Servizio di Prevenzione e Protezione e gli addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze.